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[1]Il presidente del Tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un Tribunale, il pretore, puo' ordinare, sopra ricorso del compratore o del venditore, che la qualita' e la condizione della cosa venduta sia verificata da uno o piu' periti nominati d'ufficio.

[2]Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, puo' essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, in altro luogo da designarsi, e, dove la conservazione della cosa possa produrre grave pregiudizio, puo' esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta, e devono stabilirsi le forme e le condizioni di questa.

[3]Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si trovino nel luogo. Negli altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito dall'articolo 931 del Codice di procedura civile.

[4]Il compratore, che non si e' giovato delle disposizioni del presente articolo, e' obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identita' e i vizi della merce.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art70 · fonte del testo

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