Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora, dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro puo' promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
