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[1]Si presumono fatti in frode dei creditori, salva la prova del contrario, e conseguentemente possono essere annullati e dichiarati senza effetto, relativamente alla massa dei creditori, gli atti seguenti avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:
[2]1. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benche' non ancora dichiarato fallito;
[3]2. Gli atti e i contratti commutativi, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
[4]3. I pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, ma eseguiti altrimenti che con danaro od effetti di commercio;
[5]4. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.
[6]La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
