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Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba tuttavia durare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facolta' di chiederne lo scioglimento, mediante il pagamento di un giusto compenso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
