Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

[2]Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dallo scoprimento dei medesimi, ferma in ogni caso la disposizione dello articolo 1505 del Codice civile.

[3]Trascorsi i detti termini il compratore non e' piu' ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art69 · fonte del testo

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