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[1]Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.
[2]Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dallo scoprimento dei medesimi, ferma in ogni caso la disposizione dello articolo 1505 del Codice civile.
[3]Trascorsi i detti termini il compratore non e' piu' ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
