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[1]Appena pronunziata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessari a conoscere, se vi sia materia di procedimento penale.

[2]A tal fine il presidente del Tribunale di commercio deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re, copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al Tribunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art682 · fonte del testo

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