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[1]Il fallito e' in diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunziata di uffizio, o ad istanza di uno o piu' creditori avanti lo stesso Tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione all'albo del Tribunale.
[2]Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalita' medesima.
[3]Il giudizio di opposizione e' promosso in contraddittorio del curatore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
