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[1]Se il temine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile e' essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole accettare l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, e' in obbligo di darne avviso all'altra parte nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza del termine stesso, salvi gli usi speciali del commercio.
[2]Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non puo' farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso suddetto, salvi gli usi commerciali.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
