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[1]Nei primi sette giorni di ogni mese, i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del Tribunale di commercio, nel cui circondario risiedono, o del Tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal Tribunale medesimo a spese d'uffizio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto, e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, e la somma dovuta.
[2]Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo, e conservati nella cancelleria, affinche' ognuno possa prenderne notizia.
[3]Il notaro o l'usciere, che non adempie a questo obbligo, e' punito con un'ammenda estensibile dalle lire 5 alle lire 50.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
