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[1]La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non puo' farsi, che in virtu' del consenso degli interessati o di sentenza passata in giudicato.
[2]Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o piu' trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
