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[1]Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore che ne vuole l'adempimento puo' depositare la cosa venduta per conto e a spese del primo in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso una solida casa di commercio. Egli puo' anche, previo avviso al compratore, far vendere la cosa per conto di questo al pubblico incanto, e, se la stessa ha un prezzo di Borsa o di mercato, puo' farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo il suo diritto al pagamento della differenza fra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

[2]Il previo avviso non e' necessario, se vi sia pericolo nel ritardo; in ogni caso il venditore deve tosto dar notizia al compratore dei risultati dell'esecuzione coattiva.

[3]Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa sempre col mezzo di un pubblico ufficiale per conto e a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art67 · fonte del testo

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