Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se la vendita non e' domandata nel termine, o nel modo, stabiliti nell'articolo precedente, o se la domanda e' rigettata, il prezzo rimane definitivamente stabilito, e, col deposito di esso, l'acquirente consegue la proprieta' della nave, o della porzione di nave, libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo deposito, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.
[2]Se la domanda e' accolta, il Tribunale, colla stessa sentenza, autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
