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[1]Se la vendita non e' domandata nel termine, o nel modo, stabiliti nell'articolo precedente, o se la domanda e' rigettata, il prezzo rimane definitivamente stabilito, e, col deposito di esso, l'acquirente consegue la proprieta' della nave, o della porzione di nave, libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo deposito, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

[2]Se la domanda e' accolta, il Tribunale, colla stessa sentenza, autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art669 · fonte del testo

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