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[1]L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati, per i quali non e' obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:
[2]1. La data e la qualita' del suo titolo, e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalita';
[3]2. Il nome e il cognome del suo autore;
[4]3. Il nome, la qualita' e la portata della nave;
[5]4. Il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
[6]5. L'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute, e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalita';
[7]6. L'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinche' sia diviso fra i creditori;
[8]7. L'elezione del domicilio nel comune ove siede il Tribunale, che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.
[9]Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave e' inscritta, e cio' tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
