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[1]Sono privilegiati sul nolo, e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati, i seguenti crediti:
[2]1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi e di esecuzione;
[3]2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;
[4]3. I salarii, gli emolumenti e le indennita' dovute alle persone dell'equipaggio, per il viaggio, nel quale e' guadagnato il nolo;
[5]4. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;
[6]5. I premi di assicurazione;
[7]6. Le somme di capitali e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'articolo 500 e coll'adempimento delle prescritte formalita';
[8]7. I danni dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarie da esse sofferte, per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;
[9]8. Ogni altro debito a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalita'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
