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[1]Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegua della cosa venduta, o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione. Se la vendita ha per oggetto obbligazioni dello Stato, od altri titoli di credito circolanti in commercio, e' necessaria l'offerta reale.
[2]In mancanza di tali offerte e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto e' regolato dalle disposizioni del Codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita, salvo sempre verso l'inadempiente il diritto al risarcimento del danno.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
