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[1]Il creditore avente privilegio sopra una o piu' cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore anteriore, il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.
[2]Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati, che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
