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[1]L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non e' ammessa, se non ne e' fatta protesta o richiamo davanti l'autorita' del luogo di primo approdo.

[2]Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati, che non si trovavano sulla nave, o non erano in grado di manifestare la loro volonta'.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art654 · fonte del testo

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