Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non e' ammessa, se non ne e' fatta protesta o richiamo davanti l'autorita' del luogo di primo approdo.
[2]Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati, che non si trovavano sulla nave, o non erano in grado di manifestare la loro volonta'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
