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Se l'urto e' accaduto per colpa commessa a bordo delle navi urtate, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; ma ciascuna e' obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennita' dovute per le offese alle persone, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
