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[1]Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorato da non poter piu' servire all'uso cui sono destinate.
[2]In ogni altro caso il compratore devo ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione del prezzo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
