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[1]La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni e' fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel Regno, dal presidente del Tribunale di commercio, e in mancanza dal pretore, e all'estero, dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall'autorita' locale.

[2]La ripartizione proposta dai periti e' sottoposta all'esame, nel Regno, del Tribunale di commercio, e all'estero, del Regio console o di chi ne fa le veci, o dell'autorita' locale competente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art648 · fonte del testo

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