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[1]Il capitano deve fare processo verbale d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena cio' gli sia possibile.
[2]Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione, ed indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate; dev'essere sottoscritto dai principali dell'equipaggio, od accennare i motivi del loro rifiuto, e dov'essere trascritto sul giornale nautico.
[3]Una copia di questo processo verbale, sottoscritta dal capitano, dev'essere unita alla relazione indicata nell'art. 507.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
