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[1]La natura, la specie e la qualita' delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, e' stabilita colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono: in mancanza, con altri mezzi legali di prova.

[2]Quando nella polizza di carico e' simulata una qualita' o un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono, secondo il loro valore reale, se sono salvate, e si pagano in ragione della qualita' e del valore indicato, se sono gettate o danneggiate.

[3]Se invece e' simulata una qualita' o un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualita' o del valore indicato, se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale, se sono gettate o danneggiate.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art646 · fonte del testo

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