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[1]La nave contribuisce per il suo valore nel luogo ove termina il viaggio, o per il prezzo che se ne ottiene se e' venduta, fatta deduzione delle avarie particolari, anche posteriori all'avaria comune.
[2]Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'articolo 569, e' guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non e' soggetto a contribuzione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
