Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
