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[1]Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita e' fatta sulla nave e sul carico per intiero.
[2]Se la nave si perde col resto del carico, non vi e' luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorche' arrivino a buon porto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
