Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se il getto non salva la nave, non vi e' luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, ne' al risarcimento del danno sofferto dalle altre.
[2]Se il getto salva la nave, e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.
[3]Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.
[4]Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
