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[1]Se il getto non salva la nave, non vi e' luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, ne' al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

[2]Se il getto salva la nave, e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

[3]Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

[4]Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art641 · fonte del testo

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