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[1]Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarie comuni, se sono salvate.
[2]Quando sono gettate, o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 489, non danno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano, che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarie comuni a tutto il carico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
