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Se nel corso del viaggio la merce venduta e' trasportata per causa di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non e' annullato, e la nave sulla quale si e' fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata, per tutti gli effetti del contratto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
