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[1]In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, puo' riscattare le cose predate, senza aspettare l'ordine di questo.
[2]L'assicurato deve pero' notificare all'assicuratore l'accordo fatto tosto che gli sia possibile.
[3]L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.
[4]Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto, a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio, in conformita', del contratto di assicurazione.
[5]Se dichiara di rinunziare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla puo' pretendere delle cose riscattate.
[6]Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunziato al benefizio dello accordo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
