Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, puo' riscattare le cose predate, senza aspettare l'ordine di questo.

[2]L'assicurato deve pero' notificare all'assicuratore l'accordo fatto tosto che gli sia possibile.

[3]L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.

[4]Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto, a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio, in conformita', del contratto di assicurazione.

[5]Se dichiara di rinunziare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla puo' pretendere delle cose riscattate.

[6]Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunziato al benefizio dello accordo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art631 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari