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[1]L'assicurato, notificando gli avvisi che ha ricevuti, puo' fare l'abbandono, con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero puo' riservarsi di farlo nei termini legali.
[2]Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate, e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non e' percio' prorogato.
[3]In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti del l'assicurazione cessano per l'assicurato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
