Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'abbandono dev'esser fatto agli assicuratori nel termine di tre mesi, dal giorno della ricevuta notizia del disastro accaduto nei mari e sulle coste di Europa o su quelle d'Asia e d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero e sul canale di Suez;

[2]Di sei mesi, se il disastro e' accaduto negli altri mari o coste dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

[3]Di un anno, se il disastro e' accaduto in qualunque altro luogo.

[4]In caso di preda, o di arresto per ordine di una potenza, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

[5]Trascorsi tali termini, l'assicurato non e' ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avaria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art627 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari