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[1]L'abbandono dev'esser fatto agli assicuratori nel termine di tre mesi, dal giorno della ricevuta notizia del disastro accaduto nei mari e sulle coste di Europa o su quelle d'Asia e d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero e sul canale di Suez;
[2]Di sei mesi, se il disastro e' accaduto negli altri mari o coste dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;
[3]Di un anno, se il disastro e' accaduto in qualunque altro luogo.
[4]In caso di preda, o di arresto per ordine di una potenza, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.
[5]Trascorsi tali termini, l'assicurato non e' ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avaria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
