Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di preda, di nemici, o di arresto per ordine di una potenza, l'abbandono delle cose predate o colpite da arresto non puo' essere fatto che dopo tre mesi dacche' il disastro e' avvenuto nei mari o nei porti d'Europa, o in quelli d'Asia, o d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, o sul canale di Suez, e dopo sei mesi, dacche' il disastro e' avvenuto in qualunque altro luogo.

[2]Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla meta.

[3]Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'avvenuto disastro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art626 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari