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[1]In caso di preda, di nemici, o di arresto per ordine di una potenza, l'abbandono delle cose predate o colpite da arresto non puo' essere fatto che dopo tre mesi dacche' il disastro e' avvenuto nei mari o nei porti d'Europa, o in quelli d'Asia, o d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, o sul canale di Suez, e dopo sei mesi, dacche' il disastro e' avvenuto in qualunque altro luogo.
[2]Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla meta.
[3]Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'avvenuto disastro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
