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Nel caso preveduto dall'articolo precedente, e dall'articolo 505, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore e' obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e caricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo, e tutte le altre spese fatte per salvare le cose stesse, fino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non e' esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiu' a correre i rischi delle cose stesse.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
