Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, e dall'articolo 505, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore e' obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e caricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo, e tutte le altre spese fatte per salvare le cose stesse, fino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non e' esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiu' a correre i rischi delle cose stesse.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art625 · fonte del testo

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