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Se la nave e' stata dichiarata inabile a navigare, si puo' fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilita' non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
