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[1]L'assicurato puo' fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se, nei viaggi di lungo corso, sia passato un anno, e, negli altri viaggi, siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

[2]Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

[3]Se vi sono piu' assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art623 · fonte del testo

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