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[1]L'abbandono delle cose assicurate puo' esiger fatto nei casi:
[2]1. Di naufragio;
[3]2. Di preda;
[4]3. Di arresto per ordine di potenza estera;
[5]4. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio;
[6]5. D'inabilita' alla navigazione se la nave non puo' essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in stato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato;
[7]6. Di perdita o deterioramento delle mercanzie assicurate ascendente almeno ai tre quarti del suo valore.
[8]In ogni altro caso l'assicurato non puo' dimandare che il risarcimento delle avarie sofferte.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
