Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicuratore deve pagare le somme dovute nei termini seguenti:

[2]In caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli e' notificata la relativa liquidazione.

[3]In caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

[4]L'assicurato pero' deve entro questi termini giustificare il sinistro che da' luogo all'azione di avaria, o all'abbandono.

[5]Se e' stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato puo' dimandare che la somma sia depositata.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art620 · fonte del testo

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