Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, puo' riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potra' esser dovuto per effetto dell'assicurazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
