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[1]In qualunque caso di disastro, il capitano, l'assicurato o il suo incaricato, devono dare opera al ricuperamento, ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate; sino a concorrenza delle cose ricuperate.
[2]Gli assicuratori, e i loro agenti o incaricati, possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
