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[1]In qualunque caso di disastro, il capitano, l'assicurato o il suo incaricato, devono dare opera al ricuperamento, ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate; sino a concorrenza delle cose ricuperate.

[2]Gli assicuratori, e i loro agenti o incaricati, possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art618 · fonte del testo

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