Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di perdita di merci caricate stilla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto, coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento, con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

[2]La persona dell'equipaggio o il passeggiare, che parta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno, deve rimettere la polizza di carico al Regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e, in mancanza, ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorita' del luogo stesso.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art617 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari