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[1]In caso di perdita di merci caricate stilla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto, coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento, con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.
[2]La persona dell'equipaggio o il passeggiare, che parta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno, deve rimettere la polizza di carico al Regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e, in mancanza, ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorita' del luogo stesso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
