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[1]L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le case assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.
[2]L'assicuratore e' ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano documenti presentati dall'assicurato.
[3]L'ammessione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purche' l'assicurato dia cauzione.
[4]La cauzione e' sciolta col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
