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[1]Al verificarsi di qualsiasi danno, per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dal ricavato avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.
[2]La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave e' stata dichiarata inabile a navigare, ancorche' il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto disastro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
