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La clausola «franco d'avaria» libera l'assicuratore da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono: in questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
