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[1]L'obbligazione dell'assicuratore e' limitata alla somma assicurata.
[2]Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione piu' infortuni successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, cio' che gli fosse stato pagato, o gli fosse dovuto per gli infortuni precedenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
