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Se l'assicurazione e' fatta separatamente per cose che debbono essere caricate sopra piu' navi, indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e se il carico intiero e' posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minori di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non e' tenuto oltre alla somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorche' avvenga la perdita di tutte le navi indicate: nondimeno egli ha diritto all'indennita' indicata nell'articolo 604, per le somme, rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
