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[1]La vendita di merci che si trovano in viaggio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, e' subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

[2]Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave, che trasporta o deve trasportare le merci vendute, entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso, il compratore, trascorso il termine ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo all'epoca fissata per la consegna della merce, o, in difetto, a quella stabilita per la designazione della nave.

[3]Se nessun termine e' stabilito dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dall'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art61 · fonte del testo

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