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Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno, e' se, giunta la nave alla sua prima destinazione, non si fa alcun carico di ritorno, o se il carico di ritorno non e' compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non e' convenuto altrimenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
