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[1]L'assicuratore non e' responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciuto sotto nome di baratteria, se non e' convenuto il contrario.
[2]La convenzione pero' cessa di avere effetto nell'assicurazione di una nave della quale sia stato nel contratto nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congeda e ne sostituisce un altro senza il consenso dell'assicuratore.
[3]L'assicuratore non e' tenuto por le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, ne' per le tasse e diritti sotto qualunque siasi forma riguardanti la nave ed il carico.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
