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[1]I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

[2]Il cambiamento del capitano o del padrone anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo pero' il disposto dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art607 · fonte del testo

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