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[1]I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.
[2]Il cambiamento del capitano o del padrone anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo pero' il disposto dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
