Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore; se non vi e' convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni, che accadono alle cose assicurate per ostilita', por rappresaglie, per arresti, per prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o no, ed in generale per tutti i fatti o gli accidenti di guerra.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
